Circolare CNI n. 365 del 28.04.2014

Adempimenti degli Ordini in materia di Trasparenza e Anticorruzione (Legge n. 190/2012, D. Lgs. 33/2013, Delibera dell’AVCP del 22 maggio 2013)

Cari Presidenti, Cari Segretari,

con l’allegato documento predisposto dal Centro studi, si intende fornire alcune indicazioni generali e operative agli Ordini, ai fini dell’implementazione degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione derivanti dalle disposizioni normative di cui alla delega legislativa contenuta nella legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), al decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nonché alla delibera dell’AVCP del 22 maggio 2013.

Il documento del Centro studi verifica preliminarmente l’effettiva applicabilità dei suddetti provvedimenti nei confronti degli Ordini professionali.

La legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 34 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 15 a 33 debbano applicarsi a tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. Tra queste – com’è noto – figurano anche gli ordini professionali nella loro qualità di enti pubblici non economici. Rispetto a tale indicazione di carattere generale, tuttavia, occorre tener conto delle possibili restrizioni dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in commento, desumibili sia dall’osservanza di altre disposizioni di legge, sia dei principi affermati in materia dalla pertinente giurisprudenza.

Si tratta, in particolare, della previsione di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013, della sentenza del 12 settembre 2013 della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-526/11, nonché della sentenza della Corte di Cassazione n. 21226/2011.

L’articolo 2-bis introdotto dalla legge di conversione 125/2013 del decreto legge 101/2013 stabilisce che “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

La previsione, pertanto, introduce un principio di alterità tra le pubbliche amministrazioni – tra le quali, come ricordato, figurano anche gli enti pubblici non economici – formalmente obbligate all’osservanza del Decreto e gli Ordini professionali, i quali, per effetto di tale precisazione, non sono più da considerare quali destinatari diretti delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, ma sono gravati da un mero obbligo di adeguamento, la cui osservanza consente agli Ordini medesimi di tener conto delle loro peculiarità. In buona sostanza, tale previsione riconosce piena autonomia funzionale agli Ordini professionali, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche, con la conseguenza che gli obblighi generalmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni in forza del suddetto decreto, sono riferibili agli Ordini professionali solo in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche di detti enti.

Tenendo in considerazione quanto fino ad ora evidenziato, si può pertanto affermare che:
– gli Ordini professionali sono obbligati ad adeguarsi ai principi della legislazione in materia di trasparenza e anticorruzione solo nella misura in cui gli obblighi da essa derivanti siano compatibili con le peculiari caratteristiche degli Ordini medesimi;
– parimenti, per quanto attiene alla specifica fonte normativa da cui detti obblighi scaturiscono, questa andrà individuata non già nelle pertinenti previsioni di legge generalmente applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni, in osservanza del criterio generale di cui all’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012, bensì nei “propri regolamenti” che gli Ordini sono tenuti ad adottare proprio ai fini dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti professionali alle previsioni in parola.

Può, pertanto, ritenersi sussistente in capo agli Ordini, una duplice riserva di competenza attinente all’individuazione sia del contenuto degli obblighi di legge ritenuti applicabili in conformità alle caratteristiche peculiari di tale categoria di enti pubblici non economici, sia della fonte normativa prescelta, in ossequio al principio di autoregolamentazione, per dare attuazione ai predetti obblighi.

Nelle prossime settimane, con l’ausilio del Centro studi, il CNI predisporrà una bozza di regolamento con il quale saranno individuate le misure pertinenti che consentano agli Ordini di adeguarsi correttamente ai principi di trasparenza e anticorruzione.


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