Regolamento Accessi – Introduzione

Art. 1 – Definizioni


Ai fini del presente Regolamento si intende per:
‐ “Ordine” oppure “Ente”, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti;
‐ “CNI”, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
‐ “Decreto Trasparenza”, il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
‐ “Linee Guida sull’accesso civico”, la Delibera ANAC n. 1309/2016;
‐ “Circolare”, la Circolare 2/2017 del 30 maggio u.s. del Ministro per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione;
‐ “Accesso documentale” l’accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e dal DPR 184/2006;
‐ “Accesso civico”, l’accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, previsto dall’art. 5, c. 1 del Decreto Trasparenza;
‐ “Accesso civico generalizzato”, l’accesso ai dati e dai documenti ulteriori, previsto dall’art. 5, c. 2 del Decreto Trasparenza;
‐ “Responsabile del procedimento”, il responsabile dell’ufficio competente a predisporre
l’atto conclusivo del procedimento o a svolgere l’istruttoria;
‐ “RPCT”, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato
dall’Ordine;
‐ “RPCT Unico Nazionale”, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza nominato dal CNI
‐ “Interessati” tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
‐ “Controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
‐ “Documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Ente;
‐ “Dati sensibili”, i dati personali individuati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
‐ “Dati giudiziari”, i dati personali individuati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

 

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto principi, criteri e modalità operative per consentire l’esercizio del diritto di accesso nelle sue varie forme.

2. Il diritto di accesso favorisce la partecipazione del pubblico all’attività dell’Ordine, assicurando imparzialità e trasparenza e rivestendo rilevante finalità di pubblico interesse.
Questo viene generalmente inteso come diritto delle persone fisiche o giuridiche di prendere visione e di ottenere copia di documenti, informazioni e dati dell’Ente.

3. Attraverso il presente Regolamento vengono disciplinati i seguenti diritti di accesso:
a) Accesso documentale o accesso agli atti , ovvero il diritto dell’interessato alla
partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge
241/1990 e del DPR 184/2006;
b) Accesso civico o accesso civico semplice, ovvero il diritto di chiunque di richiedere i
documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone
l’obbligo ai sensi dell’art. 2bis e art. 5, co. 1 del Decreto Trasparenza;
c) Accesso generalizzato, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti
detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le
previsioni dell’art. 2bis e dell’art. 5, co. 2 e 5 bis del Decreto Trasparenza.


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PUBBLICATO IL 23.02.2018

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