Regolamento Accessi – Parte II

PARTE II – ACCESSO CIVICO  EX ART. 5, COMMA 1 D.LGS. 33/2013

Art. 15 – Accesso civico
1. L’Ordine garantisce la trasparenza delle informazioni attraverso il proprio sito istituzionale, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorsepubbliche nonché promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.

2. Il diritto di accesso civico consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte dell’ente, in conformità al criterio della “compatibilità”, in caso di omessa pubblicazione.

Art. 16 – Legittimazione attiva
1. L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato ed è gratuito. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere iscritto all’Ordine, cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.
Art. 17- Presentazione dell’istanza
1. La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e del criterio di contabilità citato dal Decreto Trasparenza per gli Ordini professionali.
2. La richiesta deve essere presentata al RPCT dell’Ordine utilizzando il Modulo di cui all’Allegato 2 che deve essere debitamente compilato e che deve contenere le complete generalità del richiedente, nonché l’identificazione dei dati, informazioni e documenti oggetto della richiesta. Non verranno prese in considerazione istanze in cui i dati, le informazioni e i documenti non siano identificati, né identificabili.
3. La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella “Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico” del sito istituzionale dell’Ordine.
4. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio, l’istanza viene immediatamente trasmessa al RPCT.
Art. 18 – Gestione dell’istanza di accesso civico
1. Il RPCT verifica preliminarmente la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione richiesta, anche con riferimento all’applicazione del criterio della compatibilità di cui all’art- 2bis, comma 2 del Decreto Trasparenza.

2. In caso di mancata pubblicazione, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l’informazione o il dato richiesto, nel termine di 30 giorni venga pubblicato nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale del documento, l’informazione o dato richiesto. In caso di pubblicazione precedente alla richiesta, respinge l’istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

3. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato, documento o informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

4. Le informazioni sul RPCT e sul titolare del potere sostitutivo, ai fini dell’esercizio dell’accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

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