Regolamento Accessi – Parte IV

NORME FINALI

Art. 28 – Registro degli accessi

1. Tutte le richieste di accesso pervenute all’ente (documentale, civico e generalizzato) dovranno essere protocollate in entrata; ogni istanza deve essere annotata sul Registro degli accessi, in forma anonima, con l’indicazione:
• della data di ricezione
• dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
• dell’esistenza dei controinteressati;
• dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati

2. In considerazione delle dimensioni dell’ente, il registro degli accessi viene tenuto dall’Ufficio segreteria dell’Ordine con modalità manuali, viene aggiornato con cadenza trimestrale e viene pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

3. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze di accesso pervenute.

Art. 29 – Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Unico Nazionale

1. In nessun caso le richieste di accesso agli atti, di accesso civico semplice o accesso civico generalizzato ricevute dall’Ordine territoriale potranno essere trattate dal RPCT Unico Nazionale, ne potranno allo stesso essere indirizzate od inoltrate. Il RPCT Unico Nazionale che dovesse ricevere tali richieste procederà, immediatamente, a rimetterle all’Ordine competente.

Art. 30 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente all’accesso documentale si applicheranno le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i. e il DPR 184/2006.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato, si applicato le disposizioni del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 nonché le Linee Guida ANAC di cui alla delibera 1310/2016 e la Circolare del Ministro per semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ogni precedente regolamentazione in materia, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale ed è soggetto ad integrazioni o modifiche qualora intervengano nuove disposizioni legislative o mutamenti nell’assetto organizzativo. L’ente provvede a dare pubblicità al Regolamento tramite la pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/accesso e nella home page con link alla sezione Amministrazione Trasparente.


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PUBBLICATO IL 23.02.2018

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